Con il mese di maggio i contribuenti daranno il via, se non l’hanno già fatto, alla predisposizione del 730. Ecco alcune delle indicazioni arrivate dall’Agenzia delle entrate, per un 730 a prova di bomba.
Nelle ultime settimane c’è stata una pioggia di circolari, ma per gli amanti del diritto le più sostanziose sono la Circolare n. 7 del 4 aprile 2017, la Circolare n. 8 del 7 aprile 2017 e la precedente Circolare n. 3 del 2 marzo 2017.
Cedolare secca
Tra le tante indicazioni interessanti un posto di rilevo meritano quelle sulla cosiddetta “cedolare secca”, la modalità di tassazione dei redditi di locazione alternativa all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Con la cedolare, com’è noto, il contribuente paga solamente l’imposta sostituiva del 10% o del 21% invece che corrispondere l’Irpef, le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. Ebbene una gradita precisazione riguarda la tassazione con l’aliquota del 10%, la quale com’è noto si applica ai soli affitti a canone concordato, e che secondo quanto spiegato dalla Circolare n. 8/2017 può essere utilizzata anche per i contratti transitori, cioè quei contratti di locazione che hanno una durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi. Per la precisione l’aliquota al 10% si può applicare ai contratti transitori purché siano relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in Comuni con alta tensione abitativa.
Mancata comunicazione della proroga
Grazie ad una disposizione contenuta nel D.L. n. 193/2016, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è scattata l’opzione per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione. La Circolare n. 8/2017 ha fatto un passo in più in questo ambito e ha chiarito che tale decadenza non scatta anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto legge 193/2016, a condizione naturalmente che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l’applicazione del regime sostitutivo, effettuando i versamenti dovuti e dichiarando regolarmente i redditi da cedolare secca nel 730 o nel modello Redditi (ex modello Unico).
Come previsto dal D.L. 193/2016, per la tardiva comunicazione della proroga del contratto si paga la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni: secondo la Circolare 8/2017 la sanzione si paga anche sulle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016.
Nuove date per i versamenti
Da quest’anno inoltre è bene ricordarsi che sono cambiate le date per il pagamento delle imposte con il modello “Redditi” (che ha preso il posto del più noto modello “Unico”).
Il tradizionale 16 giugno è stato infatti sostituito dal 30 giugno, mentre il giorno in cui fino all’anno passato si versava con la maggiorazione dello 0,40% passa dal 16 luglio al 30 luglio. Come evidenziato dalla Circolare n. 8/2017, tali nuove scadenze per il pagamento delle imposte valgono pure per il saldo e il primo acconto della cedolare secca.
Inoltre secondo la Circolare, se si decide di pagare ratealmente, restano invece immutate le scadenze per le rate successive alla prima (entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva o entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).
Fonte:ilmessaggerocasa